MONDO APC – PRESENTATO ALLA CAMERA L’ART. “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE”
Dopo la partecipazione alla presentazione della proposta di legge dedicata al turismo all’aria aperta, avvenuta lo scorso 29 marzo e curata dall’On. Tiziano Arlotti, e con il fondamentale sostegno di Paola de Micheli, sottosegretario al MEF, APC può annunciare con molto piacere che, nel disegno di legge C. 4444 di maggio, è stato presentato alla Camera l’emendamento 44.03, Art. 44-bis “Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione”. Già previsti nella legge di stabilità 2016, ma per un iter del decreto attuativo attivati solo dal 21 novembre del 2016, grazie agli incentivi alla rottamazione in un solo mese dello scorso anno si erano registrati ben 67 veicoli rottamati a seguito dell’acquisto di un nuovo: ciò significa che, se estesi su un anno, gli 8 milioni di euro richiesti dalla proposta erano una cifra assolutamente plausibile e che rottamare 600 autocaravan, come previsto a fronte di questo finanziamento, sarebbe stata un’operazione estremamente possibile. Va inoltre considerata la vetustà del nostro parco circolante: vengono infatti presi in considerazione i veicoli “Euro 0”, “Euro 1” ed “Euro 2” che rappresentano il 33% del parco circolante, il che corrisponde a 70.000 veicoli che sono stati immatricolati prima del 2001 e che ancora circolano in Italia. Di seguito il testo dell’articolo 44-bis:
Art. 44-bis. (Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione)
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5 della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Il contributo è anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018.
(http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201705/05/C4444/4444_segnalati.htm)